Art. 14.
(Soppressione della COVIP).

      1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è soppressa.
      2. Le funzioni della COVIP sono conferite all'Istituto nazionale della previdenza

 

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sociale, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.